domenica 11 gennaio 2009

LA PROPOSTA PER UNA LEGGE SULL'OLTREMARE ITALIANO (AUTORE DOTT. LUCIANO VENIA)

La Proposta elaborata dal Dottore Luciano Venia che considera le isole come insieme omogeneo e specifico

UNA LEGGE PER IL GOVERNO DELL’OLTREMARE ITALIANO

Un Modello Speciale di Autonomia Locale che tutela e valorizza i territori insulari nel rispetto della Costituzione.

Nasce l’Ente per il territorio dell’Oltremare Italiano che amministra la Comunità-Unione delle isole e viene equiparato per ruolo e funzioni alle Città metropolitane di cui al Dls 267/2000;

per questo le isole vengono escluse dalle future Aree e Città metropolitane anche a motivo della propria specificità (art. 158 e 299 del Trattato CE) che le distingue e le differenzia dai contesti urbani.

Le isole fuoriescono dalla condizione di disagio e di minorità recuperando protagonismo e diritti abbandonando la periferia del sistema mondo dell’Economia.



LA PROPOSTA DI LEGGE



(Base giuridica della Proposta e suo Fondamento)



La base giuridica della presente Proposta per una Legge di “Istituzione della Comunità-Unione dell’Oltremare Italiano” è costituita dai seguenti articoli e commi del Trattato che istituisce la Comunità Europea: art. 2; art. 3 punto c); punto d); punto e); punto f); punto g); punto i); punto k); punto l); punto p); punto q); punto r); punto s); punto t); punto u); art. 3 comma 2; art. 158; e art. 299; dai seguenti articoli della Costituzione della Repubblica Italiana: art.3 comma 2; art. 114; art. 119; dall’art. 6 della legge 4 febbraio 2005 n. 11; dagli artt. 8 e 9 del D.Ls 28 agosto 1997 n. 281; dall’art. 1 della Legge 15 marzo 1997 n. 59; dall’art. 1 del D.Ls 31 marzo 1998 n. 112; degli articoli 1 – 35 del D.Ls. 18 agosto 2000 n. 267.

La Proposta trova fondamento nella situazione socioeconomica strutturale dei territori delle isole acuita nel senso del divario, dalla distanza, dall’esistenza dell’elemento di barriera fisica costituito dal mare che specie nei prevalenti mesi di avversa situazione meteo (in specie meteomarina), dalla insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dai climi difficili, dalla dipendenza da alcuni prodotti e da alcuni servizi (trasporti marittimi e aerei, idrico, energia); fattori di disagio la cui rilevanza colpisce la qualità della vita dei cittadini residenti e reca un danno allo sviluppo economico.

La Proposta mira: a) a realizzare condizioni di isonomia e di uguaglianza economica e sociale trovandosi le isole in situazioni tali da rimanere esposte al rischio di oligopolii economici e conglomerati con vertici finanziari e posizioni dominanti nei campi alimentare, dei combustibili e dell’energia, del ciclo idrico, della ricettività alberghiera ed altri a seconda delle specificità delle singole isole (agricoltura, pastorizia, pesca, traformazione e conservazione prodotti, artigianato, estrazione di minerali, giacimenti termali); b) a tutelare e valorizzare la specificità delle isole attraverso politiche comuni che conseguano un alto rendimento in rapporto alla spesa e un beneficio senza dispersione di risorse e puntando sull’economia di scala e su guadagni in efficacia e in efficienza massimizzando anche trasparenza e partecipazione, c) alla gestione in comune di servizi e strutture; d) alla convergenza di modalità amministrative dei territori anche attraverso la circolazione di buone pratiche.

Il Governo italiano in applicazione della presente legge utilizzando gli strumenti previsti porta in seno alle istituzioni della Unione Europea la nuova configurazione della Regione dell’Oltremare Italiano e ne tutela le istanze e i diritti così come avviene per numerose isole associate alla Comunità Europea.





Articolo 1



(Riconoscimento della specialità e specificità delle isole e del disagio vissuto dagli abitanti e dalle imprese locali.

Istituzione e Ordinamento dell’Ente per il territorio dell’Oltremare Italiano)





I territori delle isole italiane vengono considerate realtà unitaria ed omogenea avente carattere di specialità e di specificità ai sensi degli articoli 158 e 299 del Trattato Comunità Europea e nel quadro del V comma dell'art. 119 della Costituzione.

La specialità delle isole trova tutela nell'ordinamento a mezzo della creazione, con la presente legge, dell'Ente per il Territorio dell'Oltremare italiano e in altri provvedimenti di accompagnamento che riconoscendo il disagio e la disuguaglianza di condizioni assicurino sgravi fiscali, incentivi, finanziamenti, agevolazioni e detassazioni.

L’Ente per il Territorio dell’Oltremare Italiano è la forma giuridica di una Comunità-Unione che associa le isole italiane (escluse Sicilia e Sardegna). L’ Ente viene equiparato, ai sensi dell'art. 114 e seguenti della Costituzione, alle Città Metropolitane e trova fondamento anche nella dizione "Comunità isolane" ex art. 2 del D.ls 18 agosto 2000 n. 267 che ben può riferirsi anche all’Ente per il Territorio dell’Oltremare, essendo questo la forma giuridica di una Comunità-Unione di "comunità isolane".

Le isole, aggregate ed associate nella competenza dell’Ente per il territorio dell’Oltremare, vengono scorporate dalle norme di ingresso e inclusione nella competenza di Città ed Aree Metropolitane e poiché sono equiparate alle predette Città metropolitane distinguendosene e restandone escluse, pur quando geograficamente vicine, godono di identica autonomia con pari funzioni ed attribuzioni ma con differente gestione amministrativa: nell’immediato con la ripartizione di competenze tra comuni isolani ed Ente per il territorio dell’Oltremare, già equiparato alle Città Metropolitane; ed entro 5 anni con la trasformazione dell’Ente in regione dell’Oltremare.

L’Ente trova ulteriore previsione e sistemazione nelle norme di attuazione del decentramento e del federalismo fiscale dello Stato e la sua istituzione non necessita di procedura costituzionale in quanto il Titolo V della Carta, in virtù di detta equiparazione, lo prevede.

La stessa previsione di "Unioni di comuni" nel D.ls 267/2000 ancora una volta inquadra lo spazio giuridico nel cui ambito opera l’Ente, qualificandosi come norma autorizzatoria e di previsione, esistente ed esaustiva, sul piano tecnico-giuridico al fine della immediata operatività dell’Ente per il territorio dell’Oltremare Italiano. La sede dell’Ente per il territorio dell’Oltremare italiano è in Roma.

Le sedute dell’Assemblea e del Consiglio dell’Oltremare si svolgono in maniera itinerante a turno sulle isole logisticamente attrezzate per ospitare tali riunioni secondo un calendario fissato dalle rispettive assemblee. Le riunioni dei tre comitati Tirrenico, Adriatico e Eolico-ionico si svolgono secondo criteri fissati autonomamente da tali organi e di regola entro la propria area geografica.

La Camera Sociale e Produttiva ha sede in Procida ma può tenere riunioni nelle altre isole e di norma nella Capitale.

Il Presidium opera nella sede di Roma.

La legge ha lo scopo di realizzare uno sviluppo armonico e sostenibile delle isole italiane nel quadro di un rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso una dimensione unitaria delle comuni azioni ed una convergenza sugli obiettivi quale risposta alle esigenze condivise.

La legge provvede ad eliminare la dispersione dei centri decisionali e la estesa e frastagliata galassia di misure scoordinate poste in essere dai singoli enti comunali e dalle province o regioni e viene recuperata ad una unitaria visione e ad una istituzione comune, volte a potenziare efficacia ed efficienza dei servizi e delle politiche pubbliche; e quindi della allocazione della spesa e della qualificazione del suo risultato, puntando a ridurre e poi ad annullare il gap di diritti, servizi, opportunità e benefici derivanti dalla stessa condizione geografica insulare; con il mare, elemento naturale causa e matrice di disagio ed autentica barriera fisica in grado di ostacolare ed impedire la piena ’eguaglianza economica e sociale dei cittadini delle isole rispetto a quelli del continente.



Articolo 2

(Principi e potestà dell’Ente)



L'Ente per il Territorio dell'Oltremare ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite. L'Ente per il territorio dell'Oltremare è altresì titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale, o delle regioni, secondo le rispettive competenze; e ancora acquista da parte di queste ultime, il trasferimento di nuove e maggiori funzioni entro 2 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

L’Ente per il Territorio dell’Oltremare Italiano favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, delle associazioni e delle categorie per lo svolgimento di attività di interesse generale ma anche per la tutela degli interessi collettivi e diffusi.

L’Ente coopera con le altre istituzioni per il raggiungimento di elevati standard di esistenza e di qualità della vita.

L’Ente promuove, garantisce e tutela la partecipazione democratica in tutte le sue forme ed esplicazioni.

I lavoratori ed i contribuenti hanno diritto di accesso non solo agli atti tipici dell’Ente, ma anche a tutti i documenti e ogni altra informazione, compresi gli atti relativi, connessi e propedeutici alle deliberazioni, alle decisioni, alle direttive, ai regolamenti e ad ogni altro documento atipico compresi eventuali pareri, note, raccomandazioni e relazioni.



Articolo 3



(Autonomia e finanziamento dell’Ente. Diritti e tutele)



L’Ente per il Territorio dell’Oltremare Italiano ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa ed ha risorse autonome.

Stabilisce e applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. L’Ente dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio dei comuni-membri.

L’Ente per il Territorio dell’Oltremare Italiano attinge al fondo perequativo di cui all’articolo 119 comma III della Costituzione.

Le risorse di cui sopra sono finalizzate al finanziamento delle funzioni pubbliche ad esso attribuite; e si uniscono ad altre risorse che lo Stato ed altre istituzioni erogano quale fondo primario per la rimozione degli ostacoli alla eguaglianza dei cittadini delle isole costretti nel disagio e a sopportare costi aggiuntivi per il trasporto e l’erogazione di beni e servizi.

L’Ente per il Territorio dell’Oltremare Italiano può ricorrere all’indebitamento per finanziare spese di investimento e per ogni altro provvedimento teso alla protezione civile, alla assistenza sociale, alla tutela della vita umana e della salute di residenti ed ospiti del territorio insulare; anche in deroga ai livelli essenziali di assistenza stabiliti da altre norme, laddove risulti urgente e necessario applicare pienamente la Costituzione a tutela dei diritti, e in qualunque altra attività finalizzata a salvaguardare la dignità di ogni individuo, di famiglie e comunità locali e a realizzare la custodia, la protezione operativa e la valorizzazione dei tesori della cultura e dell’arte, dei siti archeologici, delle testimonianze e degli edifici storici e di ogni altra risorsa naturale come bracci di mare, arenili, colline e montagne, boschi e patrimonio botanico e faunistico, fonti e sorgenti termali, fumarole e bocche vulcaniche, coltivazioni tipiche, laboratori di artigianato locale di rilevanza nonchè mestieri e barche della pesca, quando essa è di sostentamento alla popolazione.

L’Ente può sostituirsi ad altri enti ed organi inadempienti a tutela dei diritti fondamentali e degli interessi legittimi dei cittadini delle isole, specie in caso di pericolo per la incolumità pubblica, la incipiente minaccia ai beni e ai diritti essenziali come chiariti ed affermati dalla Costituzione



Articolo 4



(Competenze, Funzioni, Attribuzioni e Organi dell’Ente)



Sono Organi dell’Ente per il Territorio dell’Oltremare Italiano il Consiglio di Governo dell’Oltremare (CGO), l’Assemblea dell’Oltremare (AOM), i Comitati (COMOLTR), la Camera Sociale e Produttiva (CASOP).

Il Consiglio di Governo dell’Oltremare (CGO) amministra l’Ente e si avvale della funzione esecutiva del Comitato Tirreno, del Comitato Adriatico e del Comitato Eolico-ionico organi-ente di prossimità che svolgono le funzioni ad essi delegate dal Consiglio CGO.

Tali comitati in virtù della localizzazione rispondono efficacemente alle esigenze e alle istanze delle comunità insulari nelle materie di competenza dell’Ente per l’Oltremare Italiano.

La Camera Sociale ha funzioni di analisi e di studio, di indagini statistiche, di ricerca e sperimentazione ed inoltre può avviare sessioni di studio su fenomeni, emergenze e questioni economiche rilevanti per l’insieme dell’Oltremare. La Camera Sociale può elaborare e trasmettere documenti, risoluzioni e proposte di direttive, decisioni, regolamenti e deliberazioni al Consiglio di Governo dell’Oltremare (CGO) e per quanto fissato dai regolamenti di proprio funzionamento ai tre Comitati (COMOLTR).

Lo Statuto del Consiglio di Governo dell’Oltremare, il relativo regolamento di funzionamento e quelli dell’Assemblea dell’Oltremare (AOM), della Camera Sociale e Produttiva (CASOP) e dei comitati devono essere adottati dai rispettivi organi entro tre mesi dalla loro istituzione.

Tale termine in caso di omessa costituzione o nomina degli organi menzionati, decorre dalla data della entrata in vigore della presente legge.

Le competenze dei comitati esecutivi e di gestione vengono deliberate dal Consiglio di Governo dell’Ente.

I comuni-membri possono adire CGO, AOM, Camera Sociale e i comitati (adriatico, tirreno, eolico-ionico) con delibera di Consiglio Comunale formulando richieste, suggerimenti, istanze e proposte oltre che petizioni e relazioni.

Avverso gli atti del Governo d’Oltremare in tutte le sue articolazioni è possibile ricorrere al complesso Tar-Consiglio di Stato.



Articolo 5

(Il Presidium della Comunità-Unione e le Dichiarazioni Finali)

In caso di accordi programmatici o di cooperazione economica e sociale tra l’Ente per il territorio dell’Oltremare ed altri enti ed organi o al fine di trattare temi strategici per la vita e il futuro della Comunità-Unione delle isole e in caso di eventi e accadimenti di portata straordinaria o infine in caso di emergenze, calamità, crisi e rischi incombenti si riunisce ed opera un Presidium che utilizza sistemi e servizi del Consiglio di Governo dell’Oltremare ed è così composto: Presidente del Consiglio di Governo dell’Oltremare; Presidente dell’Assemblea dell’Oltremare; Presidenti dei Comitati Tirreno, Adriatico e Eolico-Ionio.

Al termine delle sessioni di lavoro il Presidium approva una Dichiarazione Finale, contenente il riepilogo della questione ed una parte dispositiva, che opera con valore di Direttiva per tutti gli organi e gli uffici della Comunità-Unione.

In caso di urgenza e di emergenza il Presidium emana ordinanze successivamente sottoposte a ratifica del Consiglio.

Il Presidium è la sede strategica delle elaborazioni, il centro propulsore della programmazione ed il massimo consesso democratico della Comunità-Unione.



Articolo 6

(Partecipazione di diritto dell’Ente alla

Conferenza Stato-città ed autonomie locali e unificata)



L’Ente per il territorio dell’Oltremare italiano partecipa ai lavori della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ed unificata, interpretandosi questa dizione come la letterale e logica inclusione nel testo ex art. 8 e ss. del D.Lgs 28 agosto 1977 n. 281, dell’Ente per il Territorio dell’Oltremare Italiano.



Articolo 7

(Funzioni e deleghe all’Ente – Modifica legge 59/77)

La legge 15 marzo 1977 n. 59 viene modificata, in modo da includere nei provvedimenti di conferimento di funzioni e deleghe ad enti locali anche l’Ente per il Territorio dell’Oltremare Italiano: gli artt. 1 e seguenti della legge, dopo il riferimento generico agli "enti locali" si intendono inclusivi anche dell’Ente per il Territorio dell’Oltremare Italiano e ove necessario aggiungono le parole "e all’Ente per il Territorio dell’Oltremare Italiano" dopo le parole "enti locali" quale riconoscimento all’Ente per il Territorio dell’Oltremare di essere elemento fondamentale di tutela e valorizzazione del sistema insulare italiano e di svolgere una funzione primaria nella tutela dei diritti delle comunità insulari.



Articolo 8



(Atti, criteri e procedure di amministrazione

dell’Ente per l’Oltremare)



L’Ente per l’Oltremare Italiano amministra attraverso delibere, direttive, decisioni e regolamenti. Inoltre l’Ente può rivolgere raccomandazioni alle imprese aventi sede o stabilimenti o rapporti commerciali con aziende e clienti sul territorio.

Le delibere sono lo strumento giuridico con cui l’Ente approva gli atti programmatici, i piani regolatori, il bilancio e i documenti contabili inclusa la regola finanziaria per l’esercizio e pluriennale.

Con le direttive, l’Ente per l’Oltremare Italiano trasmette gli orientamenti sui fenomeni e le politiche vincolando obbligatoriamente i Comuni-membri a raggiungere scopi o risultati in base alle propedeutiche deliberazioni e Regolamenti del Consiglio di Governo dell’Oltremare.

Con il medesimo strumento delle direttive vengono diffusi pareri, valutazioni e proposte quadro che gli enti locali delle isole sono tenuti a trasformare in propri provvedimenti di adeguamento, al fine di rimodulare le politiche riorientandole a un determinato obiettivo comune dell’Oltremare, variando le pregresse misure e le attività poste in essere inclusi gli atti già efficaci ed esecutivi quando contrarie all’obiettivo e riformabili.

L’Ente per l’Oltremare emana decisioni relative a fatti e persone, associazioni, enti, organi ed imprese dei territori insulari; tali decisioni sono obbligatorie nei limiti di legge per i destinatari e gli enti territoriali, in virtù dell’adesione all’Ente dei comuni-membro; questi ultimi sono chiamati a vigilare sulla esatta e integrale applicazione dell’atto decisione.

L’omessa applicazione delle decisioni costituisce violazione grave dello Statuto e viene regolata da un lato dal "protocollo giuridico delle autonomie insulari" e dall’altro attraverso l’esperimento dei rimedi previsti dall’ordinamento.

Il "Protocollo giuridico delle autonomie insulari" viene firmato dai rappresentanti di tutte le isole entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Tale protocollo ricalca le norme del diritto amministrativo, del diritto civile e di quello penale e delle relative regole processuali e reca una convenzione tra le parti contraenti con norme chiare munite di sanzione e le indicazioni per l’applicazione di queste.

Nel Protocollo, con apposita clausola sottoscritta dai rappresentanti, le parti – i comuni membri - danno garanzia di risolvere questioni relative a poteri ed attività della Comunità-Unione dell’Oltremare fruendo dei meccanismi e dei rimedi offerti dall’Ente e particolareggiati nel medesimo Protocollo.

Per quanto riguarda le obbligazioni e i contratti tra l’Ente e i terzi valgono le norme specifiche.

Nel protocollo vi è ulteriore puntualizzazione dell’iter e delle formule che riguardano la responsabilità extracontrattuale.

I Regolamenti vincolano gli enti locali delle isole associate ed entrano automaticamente in efficacia proprio in virtù del predetto Protocollo giuridico delle autonomie insulari ed entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I Regolamenti rivestono obbligatorietà per i comuni-membri dell’Ente per l’Oltremare ed hanno carattere di generalità ed astrattezza nella regolazione di materie fissate da competenze e attribuzioni dell’Ente per l’Oltremare.

Restano salve le competenze in materia del complesso Tar-Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei Ministeri degli Interni e delle Finanze.





Articolo 9

(Strumenti di attuazione e codecisione delle politiche)



La promozione della conoscenza umanistica e tecnica, la diffusione della cultura, la concretizzazione di una società digitale, la realizzazione di infrastrutture delle comunicazioni, dell’energia, della depurazione e smaltimento rifiuti e sostanze tossiche e nocive, e dei trasporti sono gli obiettivi prioritari delle politiche dell’Ente; e vengono conseguiti mediante azioni e decisioni proprie, conferenze di servizi, accordi di programma, protocolli e convenzioni attraverso la cooperazione di tutti gli organi dello Stato; mentre nelle forme di legge e attraverso meccanismi ad evidenza pubblica sono praticabili accordi con imprese, associazioni e fondazioni.

In applicazione del diritto comunitario l’Ente può attivarsi presso le istituzioni europee.

L’Ente può stabilire di varare Contratti di programma tra tutte le isole o gruppi di queste a mezzo dei rispettivi rappresentanti in materia di servizi, forniture e infrastrutture nel rispetto delle formule ammesse.



Articolo 10



(Interessi essenziali delle isole e politiche

dell’Ente per il territorio dell’Oltremare)



La logistica e i sistemi della mobilità marittima ed aerea rappresentano interesse fondamentale delle comunità isolane.

L’Ente vigila ed agisce nei limiti della Costituzione e delle leggi sulla sicurezza relativa alle linee che interessano il proprio territorio e sulle tariffe praticate dalle compagnie con l’adozione di tutte le iniziative a tutela degli utenti e dei cittadini anche in attuazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, anche mediante la istituzione di un Osservatorio del Mercato; sui collegamenti essenziali e sociali ai sensi della legge 169 del 1975; sui quadri orari; gli accosti; l’impatto ambientale dei mezzi navali impiegati; la durata dei percorsi fissata con un protocollo firmato con le autorità competenti e di sorveglianza ed agganciata alle caratteristiche e alla classificazione delle imbarcazioni; sulle tariffe e ogni costo o tassa che grava sui cittadini e le imprese.

Altri interessi essenziali per la Comunità-Unione delle isole sono l’approvvigionamento di derrate alimentari e di combustibili e carburanti, la formazione e l’istruzione, la salute, la protezione sociale, la difesa dei litorali, la conservazione e la tutela delle identità, dei vernacoli e dei dialetti, delle danze dei costumi tipici, delle rappresentazioni e rievocazioni storiche e la intera dimensione della cultura, della musica, dei canti, e del folklore, le tecniche e le opere della pittura, della scultura, ceramistiche e di artigianato, la enogastronomia e la filiera dei prodotti conservati e trasformati, la costituzione di nuove imprese, i servizi sanitari e gli ospedali e ambulatori sulle isole o di interesse delle isole o mancanti alle isole, l’agricoltura e la pesca con i mercati di scambio locali, la istituzione e la gestione delle biblioteche e dei musei, l’arte e la sua promozione, la previdenza sociale dal lato dei servizi erogati ai cittadini-utenti del sistema, i sistemi di mobilità intrainsulare e interinsulare con la promozione di linee sperimentali di segno interregionale via mare, partendo dalla iniziativa per realizzare i seguenti collegamenti stabili a mezzo nave veloce: Ischia-Formia, Eolie-Napoli, Elba-Genova, Ischia-Genova, Elba-Formia, Isole Venete-Trieste - riferendosi secondo le norme vigenti alle compagnie finanziate dallo Stato e dalle altre istituzioni pubbliche ed alle altre imprese, nell'accezione che ne danno il Trattato CE, le norme di diritto comunitario derivato e la previsione del Garante per la Concorrenza.

Particolare attenzione viene rivolta allo status di chi è parte nella contrattazione dell'Ente specie in ordine alle norme penali e alle certificazioni anticriminalità, e alla regolarità delle posizioni fiscali, previdenziali e contributive e civili nei confronti dei lavoratori e collaboratori (anche a tempo determinato o "flessibili"), al fine di adempiere pienamente ai doveri di legalità nello Stato di diritto.

Le nuove rotte delle isole hanno il fine di implementare sistemi di relazione a beneficio dello scambio economico, turistico e culturale. Anche le vie aeree, con l’utilizzo di elicotteri ed aerei e idrovolanti rientrano negli obiettivi strategici e nella vigilanza dell’Ente per quanto di competenza.

Nelle isole con più comuni o in gruppi di isole vengono istituite Agenzie Isolane per la Mobilità e vengono sperimentati Piani di Mobilità Sostenibile ricercando accordi per la sperimentazione di veicoli a trazione non inquinante.



Articolo 11



(Misure fiscali di perequazione per pareggiare il disagio

a favore dei cittadini delle isole italiane e norme a tutela della concorrenza e per la coesione economica)



Il Governo nelle forme previste dall’Ordinamento, e dove necessario concordando interventi legislativi con le regioni interessate, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge prevede che le isole possano: a) istituire zone franche per il libero scambio con le procedure compatibili con il diritto comunitario; b) essere esentate con i propri residenti dal pagamento della tassa di possesso dei veicoli; c) essere esentate, con i propri residenti e comunque nelle utenze del proprio territorio, dal pagamento del Canone Rai-Tv; d) vedere ridotte del 50% per i residenti le tasse scolastiche ed universitarie a qualunque fascia di contribuzione essi siano stati assegnati.

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL MERCATO

Il Governo, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente normativa, vara idoneo provvedimento al fine di stabilire norme specifiche, munite di sanzioni, a carico di quanti, autonomamente e singolarmente o in cooperazione con altro soggetto economico o impresa, profittando dello stato di bisogno dei cittadini delle isole pongano in essere comportamenti illeciti per causare o attuare senza motivo, anomali incrementi dei costi e dei prezzi di servizi e beni in violazione del diritto comunitario e interno e secondo una fenomenologia non replicata dall’andamento di un mercato concorrenziale. A tal fine vengono individuati criteri e parametri di prova per confrontare costi e ricavi.

Per l’ampliamento dinamico della fattispecie si ricorre alle linee guida della Unione Europea sulle politiche di concorrenza e alle pronunce della Corte di Giustizia.

CONTRASTO AL DAZIO DI MARE

Con tali aumenti immotivati e in violazione del Trattato CE, del diritto comunitario derivato e della normativa antitrust, si realizzerebbe infatti un effetto distorsivo del mercato alterando il regime di concorrenza libera ed operando un odioso dazio di mare sull’economia delle isole.

La ratio della norma è che aumenti non giustificati dalle regole del mercato e dall’ordinamento – frutto di concertazioni illecite e non rispettose dei principi di coesione economica e sociale -, impediscano una “workable competition”.

In relazioni a tali fattispecie, il Governo garantisce poi l’esperimento delle azioni collettive al fine del risarcimento dei danni alle persone fisiche vittime dei reati e alle persone giuridiche.

MISURE FISCALI

Il Governo emana, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme atte a stabilire che i cittadini delle isole che impiantino una nuova attività economica o si muniscano di partita iva vengano esentati per un triennio dal pagamento dei contributi Inps o dovuti ad altro ente previdenziale; tuttavia gli enti competenti sono autorizzati a computare i dovuti importi come versati regolarmente ai fini pensionistici e previdenziali, quale incentivo allo sviluppo per le zone disagiate.

Ai fini delle valutazioni e dei finanziamenti con Fondi comunitari, tutte le isole si intendono appartenenti ai territori di Obiettivo 1 previo avvio del relativo iter presso gli organi della UE. Ove sia impossibile aggregare tutte le isole nell’Obiettivo 1, è compito dello Stato intervenire con idonei strumenti ulteriori di perequazione e incentivo allo sviluppo.

La base imponibile dei cittadini delle isole e quella delle imprese locali o soggette al pagamento di imposte e tasse nel territorio dell’Oltremare, così come qui definito, viene ridotta del 33% al fine di determinare un importo minore di quello ordinario, pur mantenendo identica aliquota.

Tuttavia l’importo, al netto di tale scomputo, viene utilizzato per calcolare sovrimposte e addizionali che lo Stato ed altri enti erogano all’Ente per il territorio dell’Oltremare al fine di concorrere a costituire risorse proprie.



Articolo 12



(Istituzione dell’Organo di Alta Vigilanza sulla sicurezza

del lavoro e i diritti dei lavoratori)





A tutela della vita e dei diritti dei lavoratori e degli abili non occupati e disoccupati nasce l’Organo di Alta Vigilanza sulla sicurezza e contro lo sfruttamento dei lavoratori.

In deroga alle normative sui contratti di lavoro è’ fatto divieto di retribuzione in qualsiasi forma dei lavoratori, a mezzo di voucher e buoni, anche quando essi siano inclusivi di contributi e già depurati della relativa tassazione, attesa la specificità del territorio insulare che funziona come mercato chiuso e limitato, specie nei mesi invernali o ad alta incidenza delle avversità meteomarine o di bassa attività economica secondo deliberazioni del Consiglio di Governo dell’Oltremare.

L’Ente per il Territorio dell’Oltremare, in cooperazione con il Ministero del Welfare predispone tabelle di occupazione per calcolare l’esatto fabbisogno di operatori per alberghi, pubblici esercizi, uffici e servizi e subordina il rilascio di concessioni e licenze, nulla osta e autorizzazioni all’esatta applicazione di queste regole in quanto tali adempimenti non falsano la concorrenza ma trovano fondamento nella specificità delle isole.

Sulle isole i contratti flessibili e interinali o a tempo determinato sono esclusivamente applicabili nel periodo invernale. e sono consentiti per una durata non inferiore a mesi dodici al fine di evitarne un uso discriminatorio e distorsivo del mercato al fine di tendere a una maggiore occupazione stabile, anche a motivo delle condizioni specifiche dell’Oltremare e il conseguente calo dei volumi economici sui relativi territori nei periodi di bassa attività economica in relazione al prodotto lordo delle isole.



Articolo 13



(Corsi di Formazione alla Gioventù)



L’Ente per il Territorio dell’Oltremare Italiano in collaborazione con il Ministero della Gioventù e di quello della Istruzione, gli organismi scolastici regionali, i direttori didattici delle scuole primarie e dei capi di istituto delle scuole secondarie e i Comuni, organizza i Corsi estivi, Natalizi e Pasquali per la Formazione Speciale dei Giovani a favore di ragazzi fino a 18 anni, tenuti obbligatoriamente alla frequenza, salvo domanda per ottenere di venirne esonerato.

Tali corsi, aperti anche ad adulti sono del tutto gratuiti per i fruitori; e gli oneri ricadono secondo quote proporzionali sui diversi enti coinvolti.

I corsi della durata annuale di 1200 ore, danno luogo ad un attestato riconosciuto dallo Stato e dall’Ente per il Territorio dell’Oltremare al termine di esami per test; e previa verifica della frequenza registrata su appositi moduli, sui quali il partecipante appone la firma.

Le materie possono variare ma qualsiasi programma deve contemplare lezioni di: a) elementi di diritto; b) matematica e geometria; c) elementi di fisica; d) elementi di chimica e biologia; e) economia del turismo; f) organizzazione del turismo, g) lingua 1 (inglese spagnolo, tedesco); h) lingua 2 (russo, cinese, indiano); i) fenomenologia e applicazione di internet con elementi di informatica; l) identità del territorio e storia locale;

I corsi per la formazione speciale attengono a tre campi:

1) turismo; 2) economia del mare (nautica, marineria, pesca, artigianato); 3) agroalimentare e economia locale.

Per la selezione degli insegnanti si attinge nelle graduatorie delle fasce 2 e 3 secondo criteri di dettaglio stabiliti dal Ministero.

Le attestazioni dei corsi sono calcolate come punteggio a favore dei cittadini, senza limiti di età, che avanzano domanda per la partecipazioni a pubblici concorsi.

Le imprese private obbligate dalle tabelle sul numero degli addetti di cui sopra, sono invitate per Responsabilità Sociale a dare spazio nelle proprie opzioni sulle assunzioni, ai giovani che abbiano con successo sostenuto tali corsi speciali ma in subordine agli altri titoli di studio previsti per legge pur nel rispetto dell’articolo 3 della Costituzione e delle norme UE sul libero mercato con la valutazione di titoli equivalenti e compatibili.



Articolo 14



(Razionalizzazione dei servizi pubblici)



Le isole sul cui unico territorio insistano più Comuni devono astenersi da fenomeni di duplicazioni di aziende per il medesimo servizio, mancando adeguato bacino di utenza e prefigurando una lievitazione dei costi e una moltiplicazione di incarichi e funzioni a spese del contribuente che è il pagatore finale di tali politiche.

Tale divieto è analogo al senso della disposizione del TUEL che limita ad uno solo i consorzi tra i medesimi comuni.

E’ fatto perciò divieto ai Comuni di una medesima isola avente una superficie inferiore a 130 chilometri quadrati, di costituire più aziende per il medesimo servizio o per altri assimilabili.

Fermo restando le norme statali sui servizi pubblici locali taluni servizi (informatici e software, energia, trasporti, rifiuti etc.) possono essere amministrati anche da una sola azienda a dimensione di arcipelago o addirittura con azione sull’intero plesso delle isole italiane associate nella Comunità-Unione.



Articolo 15



(Scuola per i consiglieri comunali ed attori della politica)



L’Ente per il Territorio dell’Oltremare organizza a proprie spese Corsi di alfabetizzazione politica e del diritto, per quanti, eventualmente a digiuno di tali discipline, vogliano accrescere la propria cognizione giuridica, storica, politica e tecnica, al fine di capacitarsi all’iniziativa e a migliorare in tal modo il potenziale amministrativo dei territori, recependo con gli sforzi dell’Unione Europea che incita alla formazione continua.



Articolo 16



(Autorità per la Nautica e i Porti)



Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge viene istituita l’Autorità per l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture portuali e della nautica da diporto nelle isole.

Laddove esistono più approdi e porti turistici, essi vengono sottoposti a una gestione unitaria su base più ampia della gestione in economia o a mezzo di società miste da parte dei singoli Comuni; ciò al fine di perseguire economie di scala e qualificazione dell’offerta sotto maggiori controlli amministrativi e contabili in capo all’Ente per il territorio dell’Oltremare che trasmette annualmente una relazione sulla gestione alla Corte dei Conti, al Consiglio dei Ministri e al Comando generale delle Capitanerie di Porto.

Isole o gruppi di isole possono costituire il Garante delle Attività Portuali



Articolo 17



(Amministrazione telematica)



L’Ente promuove programmi e progetti tesi al potenziamento delle infrastrutture informatiche e alla realizzazione di una rete di connessione ad alta velocità ed alta capacità, di concerto con il Ministero degli Interni onde erogare servizi a distanza di informazione, ascolto, comunicazione, segnalazione, prenotazione, interpello, emissione certificati, rilascio in copia di atti e documenti e ogni altro possibile e utile, secondo i protocolli di legge.



Articolo 18



(Domanda abitativa e computo del prodotto Lordo delle Isole)



Ogni anno l’Ente, a mezzo della Camera Sociale quantifica la realtà occupazionale su tutte le isole, provvede a calcolare il Prodotto Lordo delle Isole (pli) e analizza le variazioni dei risultati. La Camera Sociale attrezza un Osservatorio sui prezzi che coopera con il Ministero dello Sviluppo, il garante dei prezzi e l’Autorità garante della concorrenza e dei mercati.

Quando il Prodotto delle isole scende sotto una media relativa agli indicatori degli ultimi tre anni, entra in funzione uno Strumento, lo Stabex (Indice di stabilità) che il Consiglio di Governo dell’Oltremare utilizza per chiedere con deliberazione adeguati finanziamenti perequativi allo Stato a tutela della coesione economica e sociale dei territori insulari.



Articolo 19



(Urbanistica ed edilizia. Piano regolatore dell’Oltremare)



La presente legge riconoscendo la preponderante evidenza dell’abusivismo edilizio sulle isole italiane negli ultimi quaranta anni, nonostante stringenti vincoli e limiti alla edificazione; ed anzi pur in presenza di una pluralità di vincoli urbanistici in talune zone ed osservata una immensa statistica relativa a procedimenti penali per reati di abusivismo edilizio, istituisce il Piano regolatore delle Isole con lo scopo di effettuare una zonizzazione dei territori, la quantificazione dei volumi edilizi, il censimento delle esigenze infrastrutturali e delle aree disponibili a tali interventi, la misura dell’impatto ambientale e strategico e consentire una efficace opera di tutela avverso un distorto approccio al territorio.

L’Ente per il territorio dell’Oltremare, di concerto con i Ministeri e le Sovrintendenze ai Beni Ambientali competenti, firma un protocollo di intesa contenente istruzioni verificate sul piano tecnico-giuridico per dare esito alle istanze di sanatoria eventualmente accese presso i comuni delle isole e tende alla isonomia per tutti i territori, recuperando una omogeneità procedurale e finale nei limiti consentiti dall’ordinamento.



Articolo 20



(Rappresentanza delle isole italiane nelle assemblee politiche)



Alle elezioni politiche, previa modifica legislativa, le isole ottengono la rappresentanza dei propri interessi ed inviano propri deputati nel parlamento italiano mediante riserva di tribunato attraverso la formazione di un collegio speciale "Oltremare" con la possibile elezione di due deputati e un senatore.

Sino alla nascita della regione dell’Oltremare nei termini previsti, in caso di consultazioni per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale dei diversi territori a cui pertengono le singole isole, restano vigenti le rispettive norme elettorali, salvo il diritto alla inclusione di uno o più candidati espressione delle isole - che li selezionano a mezzo di elezioni primarie effettuate attraverso l’utilizzo delle liste elettorali dei comuni e in analogia con le elezioni comunali e a spese dei singoli comuni interessati – con possibilità di elezione, attraverso meccanismi premiali nella autonomia legislativa regionale e purchè tali isole o gruppi di isole nella singola regione abbiano almeno 15000 abitanti.

Nelle elezioni provinciali, - tranne che nell’ipotesi del rinnovo del consiglio provinciale entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, nel qual caso si vota per tale fine anche nelle isole e viene posticipato il voto per l’AOM appena esso viene fissato dal Consiglio d’Oltremare – si tengono le elezioni per l’Assemblea dell’Oltremare a suffragio diretto con l’elezione di 50 consiglieri mediante un sistema elettorale proporzionale su base d’area (coincidente con le tre zone di cui ai comitati suddetti) in tre collegi, adottando un sistema deliberato in autonomia dal Consiglio dell’Oltremare.

Per le elezioni del parlamento europeo le isole tutte vengono accorpate ad una medesima circoscrizione tra quelle vigenti, quella in cui è ricompresa Roma, la Capitale d’Italia.



Articolo 21



(Cronogramma dei lavori)



I lavori pubblici in esecuzione sui territori delle isole vengono programmati secondo tempi e fasi a seconda delle stagioni turistiche o delle fenomenologie produttive locali. L'Ente coordina la programmazione degli interventi e monitora stati di avanzamento, finanziamenti, certificazioni e collaudi oltre a fornire indicazioni e consulenze sulle modalità più trasparenti ed efficienti per la indizione delle gare di appalto. L'Ente su delega dei comuni può anche assumere la funzione di stazione appaltante unica per interventi a farsi su tutte le isole o su alcune di esse, al fine di tendere ad una ottimizzazione della spesa, a una migliore qualità dell'intervento, alla finalità dello standard degli ottimali bacini di utenza o di beneficiari delle opere e dei servizi. In tal caso viene richiamato il protocollo giuridico di cui sopra.



Articolo 21



(Cartellone degli eventi)



Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Ente per il Territorio dell'Oltremare assume le notizie necessarie alla elaborazione di un Cartellone degli eventi che consente di promuovere su scala globale le manifestazioni programmate su tutte le isole dando rilievo a quelle di grande impatto e comunque dando pubblicità a tutte quelle calendarizzate.

Una sorta di regia unica evita così duplicazioni di spesa, sovrapposizioni di macroeventi, dispersione di risorse.

Presso l'Ente per il territorio d'Oltremare è istituito il registro degli organizzatori degli eventi sulle isole per conferire maggiore certezza alle fasi di preparazione delle iniziative e consentire verifiche ed analisi della qualità della spesa, del risultato, della rendicontazione e in generale di costi e benefici delle attività.

BVM

domenica 28 dicembre 2008

LA PROPOSTA DI LUCIANO VENIA PER UNA LEGGE SULLE ISOLE ITALIANE, L'OLTREMARE

LA PROPOSTA DI LUCIANO VENIA PER UNA LEGGE SULLE ISOLE

LE ISOLE ITALIANE PIU’ AUTONOME E NON PIU’ MINORI
CON LA ISTITUZIONE DELL’ENTE PER L’OLTREMARE ITALIANO

LA LEGGE TENDE A IMPEDIRE L'ACCORPAMENTO DELLE ISOLE ALLE AREE E ALLE CITTA’ METROPOLITANE TROVANDO UN LORO RUOLO CENTRALE E POLITICO . BASTA CON I COSTI MAGGIORATI E LA SPECULAZIONE. BASTA CON LA MALAPOLITICA .

L’Idea guida della proposta elaborata da Luciano Venia, per una legge per il governo e lo sviluppo delle isole è quella che esse, in quanto insieme omogeneo ed organico rappresentano il territorio d’Oltremare dell’Italia.
Un patrimonio di bellezze naturali inestimabile e ineguagliabile, una pluralità di risorse ambientali assolutamente superbe e non replicabili, una storia di grande fascino e valore per l’intera civiltà occidentale a partire dai miti arcaici sino all’epoca classica quando nei capolavori greci da Omero a Platone e nelle testimonianze del protocristianesimo, giganteggiano, quale fulcro delle narrazioni proprio le realtà insulari.
Sicchè le civiltà cretesi e orientali prima e poi l’abbinamento del viaggio come metafora della vita (incarnata da Ulisse), il coraggioso e astuto navigatore e signore di Itaca, un’isola, e le mitiche reminiscenze su un lontano e favoloso passato con la grande isola di Atlantide - terra di splendore e di mistero - hanno aperto quella via logica allo sviluppo umano che ha poi toccato Pithecusa
, la Sicilia, Capri, dove l’imperatore Tiberio godeva l’ozio, per limitarci solo al Tirreno laddove quindi sono state erette le colonne e le impalcature concettuali dell’occidente e dove si è cercato il basamento per edificare il tempio dell’essere..
Dal V al VII capitolo dell’Odissea poi, molti sognano o credono di intravedere le coste di un’isola quale terra fantastica dove sbarca finalmente Odisseo dopo essere stato sbattuto per ore dai marosi e poi infine approdato ad una spiaggia enigmatica e paradisiaca dove non manca l’ebbrezza della descrizione di un nuovo fiume e di fortunati incontri..
Del resto persino il poema di Parmenide che ha consentito di elaborare il concetto fondamentale dell’essere, a detta di alcuni studiosi contiene nel proemio un riferimento criptico proprio alle flotte di magna grecia in grado di sbarcare ad Elea, l’odierna Velia, stringendola d’assedio con una manovra a tenaglia, trovandosi di stanza in due luoghi simmetrici, in rada a Pithecusa e Siracusa, due isole..
Ed è quasi certo che prima di fondare Cuma, le flotte greche portarono i propri popoli a Ischia, forse prima colonia grecia d’Occidente.
San Paolo quando viene ad evangelizzare l’Italia certo sbarca a Puteoli ma dapprima si ferma per rifocillarsi e riflettere a Malta, un’isola.
E ancora Giovani si trova a Patmos, un’isola, quando rivela l’Apocalisse.
Venezia la Serenissima deve la sua grandezza alle isole della sua laguna; e nel Risorgimento le isole ospitano nelle carceri i grandi patrioti che perseguono l’unificazione nazionale.
All’Elba è Napoleone che viene costretto a meditare; mentre Garibaldi è ristretto a Caprera
Infine uno dei padri dell’Unione Europea, Altiero Spinelli è confinato a Ventotene.
Questo rapido ed incompleto riassunto dimostra quanto ciascuna isola del Mediterraneo sia stata protagonista e ancora può esserlo.
Purtroppo le isole non sono solo testimonianza storica, ma sofferenza, passione, disagio, difficoltà e in quelle meno aperte ai benefici dell’economia persino autentica povertà, costrizione, amarezza. E’ quindi logico che lo Stato conceda una attenzione speciale ai territori e alle comunità insulari recuperando un gap e una mancanza che sono sorprendenti come nel caso della stessa legge sulle autonomie locali, Dls 267/2000, TUEL, che solo in poche righe si riferisce alle isole rinviando peraltro a una difficile similitudine con la montagna.altre ipotetiche analogie.
Serve una legge che al di là delle felice congiunture che hanno lanciato alcune isole nell’olimpo del turismo (ma la curva del ciclo del prodotto segna talora un inesorabile declino, almeno in termini di fatturati e presenze), realizzi le condizioni per una completa emancipazione dalla condizione di periferia dall’economia-mondo. L’obiettivo è quello della crescita sociale e civile mantenendo priorità ai temi dell’avanzamento culturale.
Una prosperità congiunta alla solidarietà in uno spazio di libertà dove lo sviluppo sia sostenibile e l’ambiente sia il primo immenso tesoro da tutelare, custodire, valorizzare, tenere, rispettare e difendere in ogni modo con una serrata lotta a ogni forma di abuso, inquinamento e devastazione affinché le isole siano la splendida patria delle generazioni future.Una economia sostenibile quindi per il territorio insulare, fondata sulla conoscenza e ispirata a criteri redistributivi per determinare effetti positivi della globalizzazione che impatta ovunque, secondo gli orientamenti della Commissione Europea.
L’Oltremare è allora un progetto politico prima che una articolazione di funzioni o una concretizzazione dell’autonomia locale in quanto sono le stesse alte finalità a richiamare e a retroagire su azioni e configurazionidi un ente innovativo e ambizioso: l’Ene per il Territorio dell’Oltremare italiano..
Ma l’Oltremare è anche un progetto di società per le isole, che offrendo custodia a valori e tradizioni, implementi un sistema di regole di governo capace di ammodernare le architetture istituzionali locali e le stesse prassi operative.
Questo in vista di un potenziamento delle attitudini e delle capacità dei comuni isolani – continua Luciano Venia -a promuovere, realizzare e distribuire migliore qualità della vita e del conseguimento di una più efficace ed efficiente amministrazione in uno a una ottimizzazione dei servizi pubblici.
Di questo assetto nuovo possono giovarsi anche le imprese e l’intero articolato delle strutture e delle attività economiche..
Contesto produttivo, sistemi economici locali e la macchina ed i congegni di amministrazione pubblica assieme ai centri erogatori di servizi ricavano maggiori rendimenti e performance ottimali perseguendo inoltre semplificazioni, razionalizzazioni, economie di scala, vantaggi fiscali, benefici economici, minore tassazione, incremento di prodotto, circolazione di beni e servizi.
Gli stessi capitali e le merci in una nuova configurazione sociale e produttiva, inquadrate nella idea-forza dell’Oltremare, all’insegna della efficienza e della efficacia arrecano ulteriore beneficio e ai territori.
Oltre a questa circolazione di valore .è lecito attendersi un incremento delle relazioni sociali e culturali tra le diverse isole nei differenti arcipelaghi portando e scambiando esperienze, buone pratiche, cultura; oltre a un effetto diffusivo di tecniche ed arti.
Ciò anche in direzione delle produzioni tipiche locali, di artigianato e dell’intero complesso simbolico di folklore e tradizione.
Una potente infrastruttura digitale –spiega Luciano Venia - deve connettere le isole e mettere in rete questo tesoro immenso di saperi, valori, documentazioni a al fine di avviare un nuovo ciclo vir
tuoso ed espansivo per la vita delle isole e la qualità dell’esistenza degli isolani.
Tute queste motivazioni spiegano la proposta di Luciano Venia di ideare un nuovo modello di rappresentanza degli interessi insulari e di governo delle autonomie locali delle isole.
Effetto Prioritario e immediato è quello di non realizzare l’accorpamento delle isole con le Aree Metropolitane e le Città Metropolitane essendo disomogenee società, culture e vocazioni territoriali. La risposta è la nascita dell’Olremare italiano capace di inglobare tutti i comuni delle isole italiane emancipandosi anche dai contesti provinciali e realizzando un modello flessibile di autonomia locale nel quadro dell’unità nazionale e all’interno della chiave federalista delle riforme.
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domenica 21 dicembre 2008

IL DOTT. LUCIANO VENIA GIA' V.SINDACO DI ISCHIA E CANDIDATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI HA ELABORATO UNA PROPOSTA PER UNA LEGGE DI RIORDINO DELLE AUTONOMIE LOCALI

sabato 20 dicembre 2008
Il Dottore Luciano Venia ha elaborato una proposta organica per l'approvazione di una legge che riordinando le autonomie - senza bisogno di modifiche costituzionali - valorizza e tutela i diritti delle isole italiane mediante una innovazione legislativa radicale.Con la Proposta Venia si evita l'accorpamento delle isole alle aree metropolitane sulla base del criterio della specificità e si rimodulano gli strumenti amministrativi e gli obiettivi dele politiche pubbliche sino a una visione di assieme delle questioni essenziali che toccano il territorio insulare.La proposta è ricca di tratti originali ma annodati tecnicamente alla evoluzione normativa globale e alle pronunce della Giurisprudenza in uno agli orientamenti dottrinali.La Proposta - nel tempo di standby del periodo natalizio - sarà trasmessa al Parlamento e alle forze politiche e sociali.Le isole - annuncia Luciano Venia - sono un player importante del turismo italiano e sono il simbolo e la testimonianza di una cultura ata che affonda nelle radici della stessa civiltà occidentale. Del resto come scriveva Morselli "questi sono i mari dell'Odissea" e tutto lo spazio mitico e religioso allude e sorge da isole da Atlantide a Creta, da Pithecusa a Patmos.

ISOLE, L'OLTREMARE ITALIANO

Da qui una grande azione propulsiva per lo sviluppo economico e sociale delle isole d'Italia che ne compongono l'Oltremare.